MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DEL CANADA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI UN PROGRAMMA DI SCAMBI GIOVANILI
IL GOVERNO DEL CANADA e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA qui di seguito indicati come "i due Governi",
NELL'INTERESSE di promuovere rapporti di stretta cooperazione fra i due Paesi,
DESIDEROSI di favorire la mobilità e gli scambi giovanìli, la cooperazione e il partenariato fra i due Paesi,
DESIDEROSI di sviluppare opportunità per i loro giovani cittadini di fare una temporanea esperienza professionale e approfondire la conoscenza della lingua, della cultura e della società dell'altro Paese, e di promuovere cosl la reciproca comprensione fra i due Paesi;
CONVINTI dell'importanza di facilitare questo tipo di scambio di giovani;
HANNO RAGGIUNTO LA SEGUENTE INTESA:
SEZIONE 1
I due Governi convengono di incoraggiare gli scambi giovanili dei loro cittadini, facilitando le procedure amministrative applicabili ai giovani di entrambi i Paesi che desiderino entrare e soggiornare nei Paesi firmatari del Memorandum d'intesa allo scopo di migliorare la conoscenza rispettivamente di lingue, culture e società.
SEZIONE 2
- Per poter beneficiare dell'applicazione del presente Memorandum d'intesa, i giovani di entrambi i Paesi dovranno:
- Soddisfare, oltre a quanto stabilito nei sottoparagrafi da ii) ad viii), i requisiti di eleggibilità e altri criteri stabiliti dalla legislazione e dalla politica in materia di immigrazione del Canada e dell'Italia;
- Presentare domanda presso una Rappresentanza diplomatico- consolare del Paese in cui intendono recarsi, accreditata nel Paese del quale sono cittadini;
- Avere un'età compresa tra 18 e 35 anni (inclusi) alla data di presentazione della domanda;
- Essere cittadini italiani residenti nella Repubblica Italiana, in possesso di passaporto italiano in corso di validità, o essere cittadini canadesi, residenti in Canada, in possesso di passaporto canadese in corso di validità;
- Dimostrare di avere sufficienti risorse finanziarie per acquistare il biglìetto di ritorno e per prowedere alle spese di mantenimento. Le somme relative saranno stabilite dai due Governi tramite scambio di note diplomatiche, sulla base delle rispettive legislazioni;
- Dimostrare di avere un'assicurazione a copertura delle spese sanitarie, comprese quelle di ospedalizzazione e di rimpatrio, per l'intera durata del soggiorno, e accettare di acquistare, una volta nel Paese ospitante, un'assicurazione a copertura della responsabilità civile e/o un'assicurazione aggiuntiva sul lavoro, ove richiesta;
- Confermare che lo scopo del soggiorno è quello di trascorrere un lungo periodo di vacanza come viaggiatore singolo, avendo l'opportunità di essere impiegati in un lavoro occasionate retribuito, per incrementare le proprie risorse finanziarie, e
- Pagare le tasse richieste.
- I cittadini che rispondono ai requisiti potranno beneficiare dell'applicazione del presente Memorandum d'intesa una sola volta.
SEZIONE 3
- In ottemperanza alle rispettive considerazioni di carattere politico, nonché a legislazioni e regolamenti in materia di immigrazione, ciascun Governo rilascerà ai cittadini idonei dell'altro Paese un documento che garantisca l'accesso al proprio territorio. Questo documento avrà una validità di sei mesi al massimo, e dovrà specificare il motivo del soggiorno. Nel caso della Repubblica Italiana il documento sarà un visto di durata appropriata e nel caso del Canada una lettera di presentazione.
- I documenti descritti nel paragrafo precedente verranno rilasciati ai cittadini idonei dalla missione diplomatica o consolare dell'altro Paese presso la quale la domanda è stata presentata.
SEZIONE 4
- I cittadini italiani e canadesi in possesso dei documenti d'ingresso descritti alla Sezione 3/a) saranno autorizzati a restare sul territorio dell'altro Paese per una durata massima di sei mesi.
- I due Governi possono mutualmente decidere di estendere tale durata e confermarsi reciprocamente l'estensione tramite uno scambio di note diplomatiche.
SEZIONE 5
- Senza alcun riferimento alla situazione del mercato del lavoro, i cittadini italiani e canadesi in possesso dei documenti d'ingresso descritti alla Sezione 3/a) avranno il diritto di lavorare per un periodo di 6 mesi in conformità con la legislazione e i regolamenti interni di ciascuno dei due Paesi.
- I due Governi possono mutualmente decidere di estendere tale durata e confermarsi reciprocamente l'estensione tramite uno scambio di note diplomatiche.
SEZIONE 6
- I cittadini dei Paesi firmatari del Memorandum d'intesa, durante il periodo di soggiorno nel Paese ospitante sono tenuti a rispettare le leggi di quel Paese.
- In materia di indennita' di disoccupazione. condizioni di lavoro e salariali, si applica quanto previsto dalla normativa e dalla legislazione del Paese ospitante; nel caso del Canada, le competenze sulla legislazione del lavoro e la normativa salariale sono di competenza primaria delle Province e dei Territori.
SEZIONE 7
- I due Governi determineranno su base di reciprocità, con scambio di note diplomatiche, il numero di cittadini che potranno beneficiare dall'applicazione del presente Memorandum d'intesa.
- I due Governi conteranno il numero dei beneficiari del presente Memorandum d'intesa dalla data di entrata in vigore del Memorandum stesso fino alla fine dell'anno in corso. In seguito faranno il conto annuale dall'l gennaio al 31 dicembre.
- I due Governi decideranno in merito a misure amministrative aggiuntive attraverso uno scambio di note diplomatiche.
SEZIONE 8
- Il presente Memorandum d'intresa entra in vigore al momento della sua firma.
- Ciascun Governo può, in qualsiasi momento, annullare questo Memorandum d'intesa o sospenderlo temporaneamente, interamente o in parte, previa notifica al altro Governo per via diplomatica. La denuncia o sospensione temporanea del presente Memorandum d'intesa diverrà effettiva il 30° giorno dalla data della notifica e non pregiudicherà il diritto di soggiorno delle persone già ammesse al programma di scambi giovanili.
- Le disposizioni del presente Memorandum d'intesa potranno essere modificate in seguito ad intese per iscritto fra i due Governi. Tali modifiche entreranno in vigore nella data convenuta fra i due Governi.
Firmato a Ottawa, il giorno 18 del mese ottobre dell'anno 200, in due originali, in lingua italiana, francese e inglese, tutti i testi facendo ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DEL CANADA
PER IL GOVERNO DEllA REPUBBUCA ITALIANA